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Biotestamento

Le disposizioni anticipate di trattamento, comunemente definite "testamento biologico" o "biotestamento", sono regolamentate dall’art. 4 della Legge 219 del 22 dicembre 2017, entrata in vigore il 31 gennaio 2018. 

Le disposizioni anticipate di trattamento (DAT), sono le disposizioni che permettono ad ogni persona di esprimere il proprio consenso o rifiuto su accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari, in previsione di una eventuale futura incapacità di comunicare la propria volontà. 

Le DAT non hanno scadenza. Possono essere rinnovate, modificate o revocate in qualsiasi momento, con le stesse forme con le quali possono essere redatte. In ogni caso non sostituiscono mai la volontà attuale della persona finché questa è capace di autodeterminarsi. Nei casi in cui “ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni". 

Chi redige le DAT può nominare anche un fiduciario, ovvero una persona di fiducia, maggiorenne e capace di intendere e di volere, per rappresentare e far rispettare le proprie volontà nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie in caso di sopraggiunta incapacità a comunicare con loro. 

Le DAT, previste dalla legge n. 219 del 22 dicembre 2017, "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento", riaffermano la libertà di scelta dell'individuo e rendono concreto il diritto alla tutela della salute, nel rispetto della dignità della persona e della qualità della vita.

Possono fare le DAT tutte le persone che siano: 

  • maggiorenni 
  • capaci di intendere e di volere.

 È importante, prima di scrivere una DAT, acquisire adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte relative al rifiuto o consenso a determinati accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari (es. nutrizione artificiale e idratazione artificiale). Non esistono moduli previsti dalla Legge, tuttavia alcuni Comuni hanno predisposto dei modelli facsimili. 

Per la stesura delle DAT ci si può far aiutare da un proprio medico di fiducia così da poter anche ricevere le informazioni sanitarie necessarie per scegliere i trattamenti che si intende accettare/rifiutare. La redazione delle DAT può avvenire in diverse forme: 

  • dal notaio (sia con atto pubblico, sia con scrittura privata in cui la persona scrive autonomamente le proprie volontà e fa autenticare le firme dal notaio), in entrambe i casi il notaio conserva l’originale 
  • presso l'Ufficio di stato civile del Comune di residenza (con scrittura privata) che provvede all’annotazione in un apposito registro, ove istituito (vedi la circolare del Ministero dell’interno) 
  • presso le strutture sanitarie competenti nelle regioni che abbiano regolamentato la raccolta delle DAT (con scrittura privata) 
  • presso gli Uffici consolari italiani, per i cittadini italiani all’estero (nell’esercizio delle funzioni notarili).
  • in particolari condizioni fisiche di disabilità, attraverso videoregistrazione o con altri dispositivi, alla presenza di due testimoni, consegnati presso uno dei punti sopra descritti. 

Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

Il fiduciario viene nominato dal disponente. La nomina è valida solo dopo formale accettazione da parte del fiduciario, espressa mediante sottoscrizione di apposito atto. A tal fine: 

  • il fiduciario può presentarsi personalmente presso lo sportello assieme al disponente munito di tessera sanitaria e di un documento d’identità valido; 
  • il disponente può presentare allo sportello la nomina del fiduciario sottoscritta per accettazione da quest’ultimo, accompagnata da copie del documento d’identità valido e della tessera sanitaria del fiduciario; 
  • il disponente può presentare allo sportello la nomina non sottoscritta dal fiduciario, dichiarando che quest’ultimo lo ha autorizzato a fornire i suoi dati personali;

successivamente il fiduciario si dovrà presentare allo sportello dove le DAT sono state depositate per formalizzare l’accettazione della sua nomina munito di: 

  1. codice univoco regionale della DAT di cui è stato nominato fiduciario; 
  2. tessera sanitaria; 
  3. documento di identità valido. 

Il fiduciario può rinunciare alla nomina con le stesse modalità con le quali l’ha accettata. 

Il disponente può revocare il fiduciario con le stesse modalità con le quali lo ha individuato Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario (se nominato) qualora:

  • le DAT appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente; 
  • sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.

Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, la decisione è rimessa al giudice tutelare. Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno.

Tutte le DAT consegnate e registrate presso i notai, i Comuni, le strutture sanitarie competenti e i consolati italiani all’estero sono trasmesse e inserite, previo consenso del disponente, nella Banca dati nazionale delle DAT dove vengono conservate. 

Le DAT presenti nella Banca dati nazionale possono essere consultate: 

  • dal disponente; 
  • dal fiduciario; 
  • dai medici che hanno in cura il paziente in condizione di incapacità di autodeterminarsi previa autodichiarazione della necessità di consultarle. 

L’accesso alla Banca dati nazionale delle DAT avviene tramite: 

  • Carta nazionale dei servizi; 
  • Carta d'identità elettronica; 
  • Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID. 

La Banca dati DAT è istituita presso il Ministero della salute dalla legge di bilancio 2018 ed è regolamentata dal Decreto Ministeriale n. 168 del 10 dicembre 2019.

Come previsto dall’art. 3, i soggetti minori o incapaci ricevono informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle proprie capacità così da essere messi nelle condizioni di esprimere la propria volontà. 

Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità. 

Nel caso di pazienti inabilitati, sono gli stessi ad esprimere il consenso a meno che non sia stato nominato, per gli aspetti relativi all’ambito sanitario, un amministratore di sostegno, sempre tenendo conto della volontà del paziente stesso, in relazione al suo grado di capacità di intendere e volere. 

Nel caso in cui il rappresentante legale o il tutore o l’amministratore di sostegno, in assenza di DAT, rifiutino le cure proposte dai sanitari e questi invece le ritengano necessarie e appropriate, questi possono ricorrere al giudice tutelare (qualsiasi soggetto preso in causa)

Ultimo aggiornamento: 04/04/2025

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